Concordato preventivo biennale, attenzione alla data: non è più il 30 settembre

La scadenza per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 non è più il 30 settembre 2026. Il termine da considerare è lunedì 2 novembre, dopo lo slittamento introdotto in sede di conversione del Decreto Fiscale.
La data originaria del 30 settembre compare ancora in diversi contenuti pubblicati prima della modifica normativa. L’articolo 7-bis della legge n. 88 del 22 maggio 2026, di conversione del DL 38/2026, ha però spostato il termine al 31 ottobre, allineandolo alla scadenza per la presentazione del modello Redditi 2026.
Poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, la scadenza passa al primo giorno lavorativo successivo, cioè lunedì 2 novembre. Il rinvio offre circa un mese in più rispetto al calendario iniziale, ma non modifica il carattere perentorio del termine.
La regola per gli esercizi a cavallo d’anno
Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare si applica una diversa modalità di calcolo. L’adesione deve essere comunicata entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta. In precedenza il riferimento era al nono mese.
La distinzione è rilevante per le imprese con esercizio a cavallo d’anno, che non devono quindi applicare automaticamente la data prevista per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Come funziona il concordato preventivo biennale
Il CPB è rivolto ai contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale, quindi alle imprese e ai professionisti che applicano gli ISA. Consente di definire anticipatamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e il valore della produzione netta per il biennio 2026-2027.
L’Agenzia formula una proposta utilizzando i dati dichiarati e gli elementi rilevanti ai fini ISA. L’adesione è volontaria. In caso di accettazione, le imposte vengono calcolate sul reddito concordato per il biennio, secondo la disciplina applicabile, con una riduzione del rischio di accertamento sulle annualità interessate.
Il concordato riguarda le imposte dirette e l’IRAP, mentre non produce effetti ai fini IVA. Gli adempimenti e gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto restano quindi separati.
I limiti all’aumento del reddito proposto
Per il nuovo biennio cambia il meccanismo dei tetti applicati all’incremento del reddito proposto. In precedenza i limiti erano riservati ai contribuenti con un punteggio ISA pari o superiore a 8. Per chi si collocava sotto tale soglia non era previsto un limite percentuale analogo.
Il sistema viene ora esteso anche ai punteggi ISA più bassi. I tetti crescono al diminuire dell’affidabilità fiscale: si parte da un incremento massimo del 10% per chi ha un punteggio ISA pari a 10 e si arriva al 35% per i contribuenti con un punteggio inferiore a 6.
Le soglie non trovano applicazione quando la proposta dell’Agenzia risulta già inferiore ai valori settoriali di riferimento elaborati attraverso gli ISA. L’effetto concreto deve pertanto essere valutato sulla posizione del singolo contribuente e non soltanto sulla percentuale massima prevista per la relativa fascia.
Il ruolo degli investimenti agevolati
Un’altra modifica riguarda l’iperammortamento, inserito tra le componenti considerate nella normalizzazione del reddito. Le quote maggiorate possono essere sottratte dal reddito d’impresa concordato.
L’impatto non è identico per tutte le aziende. La convenienza dipende dagli investimenti effettuati, dalla struttura dei costi e dalle prospettive reddituali del biennio. Per le imprese che hanno acquistato beni strumentali agevolati, questa componente deve quindi entrare nella valutazione complessiva dell’adesione.
Adesione e revoca solo per via telematica
La comunicazione può essere trasmessa insieme al modello Redditi 2026 e al modello ISA oppure autonomamente, compilando la casella “Comunicazione CPB” nel frontespizio.
Nella comunicazione autonoma, il codice 1 identifica l’adesione e il codice 2 la revoca. Per il 2026 è previsto anche il codice 3, utilizzabile per comunicare la revoca attraverso il flusso dichiarativo.
Entro la scadenza è possibile revocare un’adesione già trasmessa. È inoltre ammessa una nuova adesione successiva, purché tutte le operazioni siano completate nei termini.
Dopo il 2 novembre non è previsto il recupero
Alla scadenza del CPB non si applica la remissione in bonis. Chi non comunica l’adesione entro il 2 novembre 2026 non può regolarizzare successivamente l’omissione per il biennio 2026-2027.
Il tempo aggiuntivo rispetto al termine originario permette di esaminare la proposta con maggiore attenzione. La scelta, però, non può basarsi soltanto sul punteggio ISA: devono essere considerati il reddito atteso, gli investimenti agevolati e la struttura economica dell’attività. La data da annotare resta una: lunedì 2 novembre 2026.